News

NEWS

Coronavirus: se la vacanza è annullata si ha diritto al rimborso?

In questi giorni, molte persone sono alle prese con la necessità di non perdere il denaro speso per un viaggio annullato a causa dell'emergenza Coronavirus.

La domanda che ci si pone è: esiste il diritto di chiedere un rimborso o un voucher per la modifica della data di partenza? La risposta è si.


Con un primo provvedimento, Dl  9 del 2 marzo 2020, che ha integrato le disposizioni del Codice Civile e del Codice del consumo, il Governo ha previsto proprio questa possibilità al fine di salvaguardare, almeno in parte, gli interessi dei consumatori danneggiati.

In particolare ha riconosciuto l'emergenza Coronavirus quale evento di "forza maggiore", ovvero quale causa di esonero  dalla responsabilità contrattuale.


In base a quanto detto, dunque, chiunque abbia acquistato un pacchetto turistico,un soggiorno, un singolo biglietto di viaggio di bus, aerei, treni o navi, che abbia come destinazione una zona interessata dal contagio, potrà richiedere la risoluzione del contratto ed il conseguente rimborso integrale.  Tale opzione riguarda anche i casi in cui sia il viaggiatore ad essere residente in una zona di contagio o se la zona di contagio sia solo di transito e non la destinazione finale del viaggio.


Infine, a seguito dell'emanazione dell'ultimo provvedimento, il Dl 18/2020, è stato altresì previsto che a tali disposizioni si debbano adeguare anche i titolari di strutture alberghiere nel caso in cui un cliente decida di esercitare il diritto di recesso.

Coronavirus e autocertificazioni: quali sono i rischi?

In questi giorni faticosi vengono troppo spesso diffuse notizie non corrette o incomplete, che possono creare confusione e agitazione.

E’ ormai chiaro che gli unici motivi che ci autorizzano ad allontanarci dalle abitazioni, secondo quanto disposto dal DPCM 9 marzo 2020 e seguenti, sono: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Il mancato rispetto di prescrizioni comporta  il rischio di essere chiamati a rispondere del reato previsto dall'art. 650 del Codice Penale, ovvero per l'inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Tale  reato viene punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206,00 euro.

 

Molta attenzione deve essere posta anche alle autocertificazioni: nel dichiarare false destinazioni o non comprovate motivazioni nel modulo, infatti, il rischio è di essere accusati  dei reati previsti dagli art.li 76 del DPR n. 445/2000, che richiama i reati di falso, anche commessi ai danni di pubblici ufficiali, e 495 c.p. recante “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”.

In cosa si traduce praticamente tutto questo?

I dubbi sono tanti e riguardano soprattutto le voci che girano sull’immediato pagamento di ammende o sanzioni, oltre che presunte iscrizioni nel casellario giudiziale.

 

Va chiarito che nessuna sanzione può essere irrogata nel momento in cui si viene fermati dalle autorità. Solo se vi viene mossa una contestazione, le forze dell'ordine provvederanno ad informare la Procura della Repubblica di competenza. Pertanto, nessuna conseguenza immediata ed irreparabile.

 

Qualora si aprisse nei vostri confronti un procedimento penale, e qualora veniste giudicati colpevoli, in tutti e tre i gradi di giudizio, solo allora sarete soggetti alla pena comminata per il reato contestato. E solo allora tale pena apparirà nel vostro casellario giudiziale.

 

Tuttavia, l'art. 650 c.p., prevede per l’imputato la possibilità di evitare il processo e la condanna penale attraverso il ricorso all’oblazione. L'oblazione consiste nella facoltà di estinguere il reato a seguito del pagamento di una somma di denaro, evitando così l'iscrizione nel casellario giudiziale.

 

Ogni allarmismo riguardo a conseguenze immediate ed irreversibili dovute ad un controllo delle forze dell'ordine è assolutamente immotivato e destinato a generare ancor più confusione  e timore.

 

 

 

 

 


GDPR e Privacy nella vita quotidiana: intervista ai microfoni di LiveSocial


Mantenimento figli fino al completamento degli studi

Si è pronunciata così la Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, con ordinanza n. 10207/2017 nel caso di una ragazza 26enne che ha conseguito la laurea triennale e vorrebbe proseguire con la laurea specialistica.

Nonostante le obiezioni, quindi, il padre dovrà continuare a provvedere al mantenimento mensile della ragazza nonostante sia maggiorenne poiché non ha rifiutato concrete opportunità lavorative ma ha scelto di proseguire un percorso di studi che potrà facilitarle l’entrata nel mondo del lavoro.


Conchiglie, sassi e sabbia per ricordo? Multa fino a 9.296 euro

Come resistere alla tentazione di portare con noi un piccolo souvenir dal luogo di villeggiatura? Nonostante il fascino delle conchiglie, i colori di alcuni ciottoli e la consistenza anti-stress della sabbia, i turisti dovrebbero guardarsi bene dal farlo, sia per non causare gravi danni all’ecosistema marino sia per non infrangere la legge.

Esiste, infatti, un Codice della Navigazione il cui art. 1162 recita “Chiunque estrae arena, alghe ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell’art.51, è puntito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.549 a € 9.296”.

I controlli sono sempre più frequenti e a nulla serve riferire di non sapere del divieto. Non rimane che pagare la multa alle forze dell’ordine che si occuperanno di riportare gli oggetti sequestrati al proprio posto.


Abbandono degli animali domestici: è reato

Con l’arrivo della stagione estiva torna l’allarme abbandoni.

Le famiglie italiane convivono, a oggi, con 6.800.000 cani e 8.500.000 gatti e tantissimi altri animali quali roditori, rettili, insetti, anfibi.

E’ proprio nel periodo delle vacanze che si registra il maggior numero animali da affezione abbandonato lungo le strade, in giardini o fontane della città.

Cosa si rischia? Iniziamo col dire che l’abbandono di animali è un REATO previsto dal nostro ordinamento dall’art. 727 del codice penale “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con ammenda da 1.000 a 10.000 euro”.

L'abbandono, in ogni caso, non va individuato nella sola precisa volontà di abbandonare l'animale, ma nell'intento più generale di non prendersene più cura nella consapevolezza dell'incapacità dell'animale di provvedere autonomamente a se stesso.

Così infatti si è espressa la Cassazione penale Sezione III sentenza del 10/07/2000 n. 11056 “Costituisce forma di maltrattamento idoneo a configurare l'ipotesi di reato di cui all'art. 727 c.p. l'abbandono durante il periodo estivo di un animale, atteso che la norma tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di propria sensibilità psico-fisica, e come tali capaci di avvertire il dolore causato dalla mancanza di attenzione ed amore legato all'abbandono”.

Cosa si deve fare se testimoni dell’abbandono di un animale?

Per denunciare l’autore di un caso di abbandono alle autorità giudiziarie è necessario raccogliere e comunicare tutti gli elementi necessari all’individuazione dei responsabili:

– numero di targa dell’auto del responsabile,

– indirizzo esatto del luogo dell’evento,

– data e ora dell’evento,

– indicare eventuali testimoni,

– anche un video realizzato col telefonino potrebbe essere d’aiuto.

Tutti questi dati vanno comunicati con denuncia alle Forze di Polizia.


Privacy: i sacchi per la raccolta differenziata violano la privacy?

Il notevole incremento su tutta la superficie del territorio nazionale del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti conosciuto come “porta a porta”, oltre che indiscutibili vantaggi trascina con se anche diverse problematiche, tra cui certamente quella legata alla tutela della privacy degli utenti.

In particolare ci si riferisce alla prescrizione legata all’obbligo per gli utenti di utilizzare, per la raccolta dei propri rifiuti, delle buste trasparenti o comunque sufficientemente chiare da far trasparire all’esterno il loro contenuto.

Questa imposizione è stata predisposta al fine di permettere all’operatore ecologico incaricato della raccolta di visionare l’interno dei sacchetti, ed accertarsi che il contenuto degli stessi  sia conforme  al tipo di rifiuto da poter conferire in un determinato contenitore.

Tuttavia, tale previsione suscita da tempo notevoli interrogativi dal punto di vista della protezione della privacy degli utenti. Già nel 2005, infatti, il Garante della Privacy affermava  che «deve considerarsi in termini generali non proporzionata» la prescrizione che impone l’utilizzo di sacchetti trasparenti nella raccolta porta a porta dei rifiuti. Tale posizione è stata poi ulteriormente ribadita nella relazione annuale del 2014 presentata a Roma il 23 giugno 2015.

Sostanzialmente, quindi, il Garante intenderebbe tutelare il contenuto dei sacchetti al fine di impedire che estranei possano venire a conoscenza di fatti della vita privata degli utenti che possono, in alcuni casi, necessitare di una tutela e di una riservatezza certamente superiore se confrontata alla necessità di far rispettare la normativa in materia di conferimento dei rifiuti.

Il parere del Garante è stato, ad oggi, sostanzialmente inascoltato. La lacuna rappresentata dall’assenza di una normativa destinata a creare un giusto bilanciamento tra la necessità di tutelare la privacy dell’utente e di garantire un corretto conferimento dei rifiuti, si sta certamente rivelando a favore dei Comuni che, nell’incertezza, prendono scelte quantomeno dubbie e certamente contestabili.



Divorzio e affidamento degli animali domestici: un caso da approfondire

Sono in costante aumento i casi di separazione tra conuigi che si contendono, oltre i figli, cani, gatti e altri animali domestici.

Qualcuno direbbe: “La domanda nasce spontanea”.. quali sono i requisiti per l’affidamento? C’è una legge che stabilisce dei criteri?

Il “Titolo XIV-bis degli animali” in cui l’art. 455-ter (Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) recita: "In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dall'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio".

A nulla serve l’intestazione sul microchip se gli esperti di comprtamento animale verificano una relazione affettiva più forte con l’altro coniuge.

A pronunciarsi in modo netto a proposito ci ha pensato il Presidente del Tribunale di Foggia: “il giudice della separazione può ben disporre, in sede di provvedimenti interinali, che l'animale d'affezione, già convivente con la coppia, sia affidato ad uno dei coniugi con l'obbligo di averne cura, e statuire a favore dell'altro coniuge il diritto di prenderlo e tenerlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giorno”.

L’ordinanza applica, per i migliori amici dell’uomo, quanto previsto per i figli. Vale anche per le spese di mantenimento dell'animale che dovranno essere commisurate al reddito di ogni coniuge.


Abuso dei contratti a termine nelle PA: maggiori tutele per il lavoratore





















Aumentano le tutele a favore del lavoratore in caso di abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego.

Su indicazione della Corte di giustizia dell’Unione europea il giudice italiano, in tema di perdita di altre chances lavorative, dovrà rendere più agevole l’onere probatorio a carico del lavoratore ricorrendo maggiormente all’utilizzo di presunzioni. Il magistrato dovrà altresì tenere conto anche del sistema sanzionatorio previsto nei confronti del dirigente pubblico responsabile del ricorso stesso.

La pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea è arrivata dopo la richiesta del Tribunale di Trapani, nell’ambito ad una controversia legata all’avvicendarsi di una serie di contratti a termine, nel settore pubblico, per un periodo superiore ai 36 mesi previsti dalla legge. La ricorrente si era rivolta al Tribunale per ottenere il risarcimento del danno e la stabilizzazione del rapporto di lavoro.

A fronte del fatto che nell’ordinamento italiano la trasformazione automatica del contratto a termine in caso di abuso è prevista solo nel settore privato mentre per il pubblico è previsto solo un risarcimento monetario, per garantire maggiore equità e tutela del dipendente pubblico, la Corte di Cassazione ha disposto, con la nota sentenza 5072/16, anche un risarcimento per perdita di chances favorevoli.

Tuttavia, l’onere probatorio legato alla contestazione della perdita di chances è stato posto a carico del ricorrente. Proprio su questo aspetto il Tribunale di Trapani ha interrogato la Corte di giustizia dell’Unione europea , al fine di verificare che la normativa italiana rispettasse i principi di equivalenza e di effettività stabiliti dal diritto comunitario.

I giudici europei, così interrogati, seppur confermando la legittimità di quanto statuito dalla Suprema Corte, hanno rappresentato la necessità che il giudice italiano garantisca un “alleggerimento” dell’onere probatorio del lavoratore, in relazione alla perdita di altre chances lavorative, attraverso l’uso di presunzioni.


Vaccini obbligatori: il genitore non può rifiutarsi

Il rispetto delle vaccinazioni obbligatorie deve essere garantito anche in caso di parere contrario di uno dei due genitori del bambino.

Questo è quanto è stabilito da una recente sentenza del Tribunale di Nuoro che ha accolto la richiesta del padre di una bambina di tre anni di essere autorizzato ad effettuarle il vaccino nonostante il parere negativo della madre.

Quest’ultima aveva infatti  negato il consenso a far effettuare alla figlia minore le vaccinazioni obbligatorie anti morbillo, anti rosolia e anti parotite, come prescritte dal Decreto Legge 73/2017.

La madre era convinta che una precedente serie di vaccini somministrati alla bambina, oltre che alla sorella minore, avrebbe provocato nelle figlie un deficit di crescita. Non essendo però riuscita a trovare conforto in nessun riscontro medico, la tesi della madre non ha potuto essere presa in considerazione da parte dei giudici.

Grazie al provvedimento del Tribunale e pertanto alla regolarizzazione degli adempimenti previsti dalla nuova normativa in materia,  la piccola potrà finalmente tornare a frequentare la scuola dell’infanzia.


Strisce blu: 7 buoni motivi per fare ricorso

I parcheggi a pagamento sulle strisce blu sono sempre più frequenti nelle nostre città e, spesso, prevalgono su quelli liberi. In quali occasioni si puossono contestare le multe? Di seguito elenchiamo i 7 più comuni:


1.Le strisce blu non sono visibili. Spesso sono sovrapposte alle strisce bianche e con il tempo si sono usurate. Attenzione: se all’inizio della strada ci sono cartelli che indicano che quella è una sosta a pagamento con il relativo tariffario, la contestazione può essere respinta;


2.Il tiket è stato pagato ma è poco visibile. Recentemente la Corte di Cassazione ha pronunciato una sentenza secondo la quale non si può elevare la multa per il mancato pagamento sulle strisce blu a chi acquista il ticket e lo mette in un posto poco visibile;


3.Non è mantenuta un’adeguata alternanza tra strisce bianche e blu. In una strada le strisce blu devono equivalersi per estenzione a quelle bianche. Attenzione: questa regola trova eccezione in caso di zone a traffico limitato, aree pedonali, centri storici;


4.Le strisce blu sono fuori dalla carreggiata. Non possono essere ricavate lungo la stessa strada destinata al traffico, riducendo lo spazio disponibile;


5.La multa è fatta dall’ausiliario del traffico. In questo caso si chieve chiedere verifica della nomina e relativa delibera comunale;


6.Il parchimetro non consente il pagamento con la carta di credito;


7.Il parchimetro non funziona.


Incidenti stradali: quando la buca può essere oggetto di rimborso

Non è raro trovare strade tempestate di buche nell’asfalto nelle nostre città. A volte sono causa di incidenti ma non è sempre facile dimostrare il nesso di casualità e chiedere il risarcimento al Comune o all’Amministrazione competente.

L’art.2051 del Codice Civile stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Il comportamento non conforme al Codice della strada dell’automobilista o l’imprudenza, possono essere considerati “casi fortuiti” o “eventi imprevedibili” e quindi fuori dalle responsabilità del Comune, che non dovrà pagare nessun rimborso.

Il cittadino, al fine di ottenere il risarcimento per il danno subito, dovrà provare il nesso causale tra la buca stradale e l’incidente. La prima cosa da fare è chiamare il Corpo di Polizia Municipale per far redigere un verbale.

Attenzione: solo le buche stradali che non sono immediatamente visibili ed evitabili possono essere causa oggettiva di un danno. Incidenti causati da fosse stradali chiaramente visibili non possono essere oggetto di rimborso.


Cassazione: 15.000€ di multa per smartphone in cabina elettorale

Chi entra nella cabina elettorale con il telefono cellulare e fotografa la scheda rischia una sanzione di 15mila euro. Questo è quanto stabilito dalla pronuncia n. 9400 della Suprema Corte di Cassazione emessa il primo marzo che conferma quanto già espresso dalla Corte d’Appello che aveva trasformato la pena detentiva in pecuniaria per la violazione della legge sulla segretezza del voto (articolo 1 legge 96/2008).

Vano risulta essere il tentativo di minimizzazione di quanto avvenuto e la richiesta di non punibilità fondata sull’ evidente tenuità del fatto.

Infatti, a fronte di quanto esposto dal difensore dell’imputato in merito alla mancata consumazione del reato, ed al fatto che il suo assistito fosse caduto in errore a causa del mancato intervento del presidente del seggio che avrebbe dovuto, a suo avviso, invitare il soggetto a non introdurre in cabina mezzi di riproduzione visiva, la Suprema Corte conferma quanto già espresso dalla Corte d’Appello.In particolare che, nonostante sia dovere del presidente di seggio invitare l’elettore a lasciare i cellulari in custodia insieme al documento, questo non fa venire meno il dovere dell’elettore di rispettare quanto previsto dalla legge sulla segretezza del voto, ovvero un divieto la cui violazione fa scattare il reato. Infine, non può considerarsi di particolare tenuità il fatto di aver attuato “il pericolo che il precetto penale intende scongiurare, fotografando la sua espressione di voto”.

Nessuna giustificazione,pertanto, in caso si venga “scoperti” in cabina elettorale con un cellulare, peggio ancora se nell’atto di fotografare la propria scheda elettorale.

OGM: avviata la discussione sul mais transgenico MON810 alla Commissione di Giustizia europea


È iniziata il 9 febbraio presso la Corte di Giustizia europea la discussione orale della causa C-111/16 dedicata  alla problematica relativa alla coltivazione del mais transgenico Mon810 sul territorio italiano. Tre coltivatori sono imputati innanzi al Tribunale di Udine per aver coltivato sul territorio nazionale un OGM vietato in Italia ma autorizzato a livello europeo. Il governo italiano, dopo aver più volte richiesto senza successo alla Commissione europea di vietare in via precauzionale l’utilizzo di tale ogm nell’attesa di prove scientifiche in grado di stabilire se lo stesso fosse o meno dannoso per la salute umana,  ha ritenuto di agire indipendentemente e vietare precauzionalmente l’utilizzo in Italia del Mon810. La decisione del Governo italiano contrasta  con le disposizioni della Commissione europea che, sulla base dei pareri favorevoli espressi dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA»), non ha ritenuto necessario sospendere l’utilizzo del Mon810. Il Tribunale di Udine, chiamato a giudicare l’azione dei produttori imputati, ha posto in via pregiudiziale un quesito alla Corte di Giustizia della Ue con il quale le ha chiesto di esprimersi circa la legittimità e la compatibilità del divieto italiano rispetto alle normative europee.


Riscaldamento centralizzato: per non pagare i costi è necessario impugnare la delibera condominiale


La recente sentenza del Tribunale di Roma del 21 gennaio 2017 ha chiarito in via definitiva la procedura da seguire per evitare di pagare i costi del riscaldamento centralizzato anche dopo aver effettuato il distacco.

Il condomino che intenda tutelarsi da spese non dovute, non dovrà impugnare il decreto ingiuntivo emesso a sua sfavore dal’amministrazione del condominio, bensì dovrà impugnare la delibera assembleare che ha disposto la ripartizione delle spese e del relativo riparto.

Ovviamente entro, i termini previsti dalla legge ed in base a quanto previsto dall’art. 1137 del Codice Civile.




Studio Legale Avv. Costante Garibaldi - Via Fabio Massimo, 88 - 00192 Roma

c.garibaldi@studiolegalegaribaldi.com - Tel. +39 0669310856- C.F.GRBCTN85C09H501B - P.IVA 11734621003



                                                                                 Cookie Policy                       Privacy Policy